Art. 2.

      1. Le modalità per la richiesta da parte dei proprietari di cui all'articolo 1, comma 1, del credito di imposta e le modalità di comunicazione di accettazione o di rigetto della stessa richiesta ai medesimi soggetti sono disciplinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.